CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 55

CONTROVERSIE

In vigore dal 19 ott 1960
La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del presente, contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro è improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all'esame delle competenti Associazioni professionali degli industriali e degli operai per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti. Il tentativo di conciliazione da, parte delle Associazioni sindacali dovrà essere esperimentato entro 15 giorni dalla data di ricevimento da parte di una Associazione sindacale della richiesta avanzata dall'Associazione sindacale dirimpettaia. Senza pregiudizio dell'obbligo del tentativo di conciliazione, demandato, come sopra precisato, alle Associazioni sindacali, resta salva la facoltà di esperimentare per le controversie individuali il tentativo di conciliazione tra la Direzione aziendale e la Commissione interna. Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-55

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CONTROVERSIE (Art. 55 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo