CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini
Art. 53
INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
In vigore dal 19 ott 1960
In caso di morte dell'operaio, l'indennità di licenziamento e l'indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposte, a norma dell'art. 2122 del Codice Civile, al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico dell'operaio, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In mancanza, delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
È nullo ogni patto anteriore alla morte, dell'operaio circa l'attribuzione e la ripartizione della indennità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-53