CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini
Art. 49
48 / 132MULTE E SOSPENSIONI
In vigore dal 19 ott 1960
L'Impresa ha facoltà di applicare la multa quando l'operaio:
a) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
d) introduca bevande alcooliche senza averne avuta preventiva autorizzazione;
e) si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro;
f) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudicano la disciplina del cantiere.
Per le assenze dal lavoro senza giustificati motivi si applica in multa di cui all'.
In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra l'Impresa può procedere all'applicazione della sospensione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-49