CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 43

PERMESSI PER DIRIGENTI SINDACALI

In vigore dal 19 ott 1960
Agli operai che sono membri di organi direttivi di Organizzazione sindacale (nazionale, regionale, provinciale, comunale) del settore e che abbiano necessità di esplicare i loro compiti durante l'orario di lavoro, saranno concessi brevi permessi, senza retribuzione, per il disimpegno delle loro finzioni, semprechè i permessi vengano espressamente richiesti per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di carattere tecnico-aziendale. Le cariche suddette e le variazioni relative dovranno essere preventivamente comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette, tramite le Associazioni territoriali degli Industriali, alle Imprese cui gli operai appartengono.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-43

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PERMESSI PER DIRIGENTI SINDACALI (Art. 43 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo