CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini
Art. 48
47 / 132PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In vigore dal 19 ott 1960
L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente contratto può dare luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) multa fino all'importo di tre ore di paga base di fatto;
b) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
c) licenziamento senza preavviso ma con indennità di anzianità;
d) licenziamento senza preavviso nè indennità di anzianità.
L'Impresa, nel comunicare all'operaio i provvedimenti disciplinari adottati a suo carico, deve fornire le relative motivazioni.
I proventi delle multe devono essere versati alla Cassa Edile o alla Scuola Edile o, in mancanza, all'INAM.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-48