Art. 48 · PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 48

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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In vigore dal 19 ott 1960
L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente contratto può dare luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari: a) multa fino all'importo di tre ore di paga base di fatto; b) sospensione dal lavoro fino a tre giorni; c) licenziamento senza preavviso ma con indennità di anzianità; d) licenziamento senza preavviso nè indennità di anzianità. L'Impresa, nel comunicare all'operaio i provvedimenti disciplinari adottati a suo carico, deve fornire le relative motivazioni. I proventi delle multe devono essere versati alla Cassa Edile o alla Scuola Edile o, in mancanza, all'INAM.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-48