CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 36

TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO

In vigore dal 19 ott 1960
In caso di infortunio sul lavoro l'operaio, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 6 mesi senza interruzione di anzianità. Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la infermità conseguente all'infortunio, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed alla indennità di anzianità prevista per il caso di licenziamento. L'operaio che si infortuni in periodo di preavviso ha egualmente diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di 6 mesi senza interruzione di anzianità. A guarigione clinica avvenuta e comunque trascorso il periodo previsto per la conservazione del posto, il rapporto di lavoro si intenderà senz'altro risolto fermo restando il diritto dell'operaio di percepire l'indennità di anzianità eventualmente spettante. Per il trattamento economico dovuto in caso di infortunio dagli Istituti assicuratori si fai riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza per infortunio agli operai dell'industria. Durante l'assenza dal lavoro per infortunio, l'Impresa è tenuta a corrispondere all'operaio la percentuale per ferie, gratifica natalizia e festività nella misura e con le modalità indicate nell' del presente contratto. Ove l'infortunio sul lavoro si verifichi invece durante il periodo di prova, l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora sia in grado di riprendere il lavoro entro 30 giorni. Durante la sospensione del periodo di prova è dovuto il trattamento di cui al precedente comma semprechè, superato il periodo di prova medesimo, l'operaio sia confermato in servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-36

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TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO (Art. 36 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo