CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini
Art. 31
30 / 132FERIE
In vigore dal 19 ott 1960
Gli operai che abbiano presso l'Impresa un anno di anzianità consecutiva hanno diritto annualmente al godimento di 14 giornate di ferie pari a 112 ore.
In caso di ferie collettive, all'operaio che non ha maturato il diritto alle ferie, spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopraindicato, per ogni mese intero di anzianità maturata presso l'Impresa.
L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Per il pagamento delle ferie valgono le norme dell'.
La percentuale di cui all' deve essere computata anche durante l'assenza dal lavoro per il godimento delle ferie, in ragione di 8 ore al giorno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-31