Art. 12
In vigore dal 18 giu 1960
L'Ente provvede ai suoi scopi con i fondi previsti dall' della legge istitutiva, con eventuali contributi di enti e privati e con eventuali proventi derivanti dalle mostre e dalle manifestazioni indette.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-09;493#art-12