Art. 8
In vigore dal 18 giu 1960
Gli uffici di presidente, di vice presidente e di componente del Comitato nazionale, della Giunta esecutiva e delle Commissioni di cui al n. 3) dell', sono gratuiti.
Ai fini della liquidazione dell'eventuale trattamento di missione, nei casi previsti dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, i componenti del Comitato nazionale, della Giunta esecutiva e delle Commissioni di cui al primo comma del presente articolo, estranei all'Amministrazione dello Stato, sono equiparati ai funzionari dello Stato con coefficiente di stipendio 670.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-09;493#art-8