Art. 7
In vigore dal 18 giu 1960
Il presidente ha la legale rappresentanza del Comitato nazionale, sovraintende alla gestione amministrativa, convoca e presiede il Comitato nazionale e la Giunta esecutiva e cura l'attuazione delle loro rispettive deliberazioni, firma gli atti e i documenti che impegnano il Comitato, adotta i provvedimenti conservativi dei diritti dell'Ente.
Un vice presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i componenti del Comitato nazionale, sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-09;493#art-7