Art. 9
In vigore dal 18 giu 1960
La revisione della gestione dell'Ente è affidata ad un Collegio di revisori di conti, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto di tre membri effettivi e tre supplenti dei quali:
a) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Presidente della Corte dei conti, con funzioni di presidente;
b) un revisore effettivo ed uno supplente designati dalla Presidenza, del Consiglio dei Ministri;
c) un revisore effettivo e uno supplente designati dal Ministro per il tesoro.
Il Collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le sue variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni.
I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e partecipano, senza voto deliberativo, alle adunanze del Comitato nazionale e della Giunta esecutiva.
I membri supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2401 del Codice civile, in quanto applicabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-09;493#art-9