Art. 6
In vigore dal 18 giu 1960
Spetta alla Giunta esecutiva:
1) dare attuazione ai deliberati del Comitato nazionale;
2) predisporre il progetto di bilancio preventivo e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo dell'Ente;
3) coordinare le proposte delle Commissioni di studio di cui al n. 3) dell', da sottoporre al Comitato nazionale per l'approvazione.
La Giunta si riunisce almeno una volta al mese e delibera a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Le deliberazioni della Giunta non sono valide se all'adunanza non intervengono almeno quattro dei suoi membri, compreso il presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-09;493#art-6