Art. 11

In vigore dal 18 giu 1960
All'ufficio di segreteria è affidato l'espletamento dei servizi amministrativi dell'Ente, nonché la, tenuta dei registri e delle scritture contabili. Detto ufficio disimpegna ogni altra mansione necessaria per il funzionamento dell'Ente ad esso demandata dal presidente. Il personale di segreteria è scelto nel numero stabilito, per ciascuna carriera, dalla Giunta esecutiva, tra gli impiegati delle carriere direttive, di concetto ed esecutive dello Stato che prestino servizio nella provincia di Torino, nonché fra quelli appartenenti alle predette carriere dell'Amministrazione provinciale, del comune di Torino e di altri Enti pubblici della provincia di Torino, che siano posti a disposizione, previa ove occorra, autorizzazione prefettizia, dalle rispettive Amministrazioni. Al personale di cui al precedente comma, in relazione alla effettiva importanza e durata del lavoro prestato anche in eccedenza all'orario normale d'ufficio, è corrisposto, a carico del Comitato nazionale, un compenso mensile in misura non eccedente, in alcun caso, il corrispettivo di quarantotto ore di lavoro straordinario, previsto dalle disposizioni in vigore per le rispettive qualifiche. La determinazione di tale compenso è fatta dal presidente del Comitato nazionale, su proposta del segretario generale. La Giunta esecutiva potrà affidare, su proposta del presidente, l'espletamento di particolari mansioni a personale posto volontariamente e gratuitamente a disposizione da aziende ed enti privati della provincia di Torino, senza alcun onere per il Comitato.
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