Art. 14

In vigore dal 18 giu 1960
L'Ente provvede mediante contratti alle forniture, ai trasporti, agli acquisti, alle alienazioni, agli affitti ed ai lavori. I contratti devono, di regola, essere preceduti da privata licitazione ovvero appalto-concorso, nelle forme rispettivamente stabilite dagli articoli 89 e 91 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Nei casi previsti dall'art. 41 del predetto regolamento si può procedere alla stipulazione del contratto a trattativa privata previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-09;493#art-14

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