Art. 16
In vigore dal 18 giu 1960
Il presidente del Comitato potrà disporre anticipazioni di fondi fino a lire 1.500.000 al segretario generale per provvedere alle, minute spese, ciascuna non superiore a lire 50.000.
Non potranno essere concesse nuove anticipazioni se la precedente non sia stata estinta e soggetta a rendiconto per almeno i 9/10 del suo importo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-09;493#art-16