Art. 13

In vigore dal 18 giu 1960
Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato ad un Istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale ed è disciplinato da apposita convenzione. La convenzione è soggetta all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero del tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-09;493#art-13

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