Art. 17
In vigore dal 18 giu 1960
L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina, il 31 dicembre di ogni anno, tranne il primo che ha inizio con l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1959, n. 1235 e termina il 31 dicembre successivo.
Il bilancio di previsione e le relative variazioni nonché il conto consuntivo del Comitato, corredati dalle relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, sono trasmessi, entro trenta giorni dalle relative delibere, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la competente approvazione, di concerto con il Ministero del tesoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 maggio 1960
GRONCHI
TAMBRONI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, foglio n. 177. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-09;493#art-17