Art. 3
In vigore dal 18 giu 1960
Il Comitato nazionale delibera su ogni argomento rientrante nei compiti stabiliti dalla legge, ed in particolare:
1) in relazione al programma ed all'annesso piano finanziario: a) sul bilancio preventivo almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio; b) nel corso dell'esercizio sulle relative variazioni che si rendessero necessarie; c) non oltre tre mesi dopo la chiusura dell'esercizio, sul conto consuntivo. Nella prima attuazione del presente regolamento il bilancio preventivo sarà deliberato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso;.
2) sui contratti;
3) sull'istituzione di eventuali Commissioni per lo studio dei piani organizzativi delle singole mostre e manifestazioni;
4) sulla proposta degli emolumenti da attribuire ai revisori dei conti e del compenso per il segretario generale, da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-09;493#art-3