Art. 2
In vigore dal 18 giu 1960
Il Comitato nazionale, nominato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, è composto:
1) dal presidente;
2) da tre senatori e tre deputati;
3) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri:
Affari esteri, Interno, Tesoro, Difesa, Pubblica istruzione, Lavori pubblici, Industria e commercio, Lavoro e previdenza sociale, Turismo e spettacolo;
4) dai sindaci dei comuni di Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Palermo, Firenze, Bari ed Ancona;
5) dal presidente dell'Amministrazione provinciale di Torino;
6) da un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia e da un rappresentante dell'Unione Province d'Italia, designati dai rispettivi presidenti;
7) dal presidente dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano;
8) dai presidenti dell'Associazione dei Comuni decorati di medaglia d'oro, dell'Associazione nazionale veterani e reduci Garibaldini, dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dell'Istituto del Nastro Azzurro;
9) da un presidente di Associazione d'arma, designato, in rappresentanza di tutte le Associazioni d'arma, dal Ministro per la difesa;
10) da quattro esperti prescelti dal presidente del Consiglio dei Ministri.
I membri di cui ai numeri 4), 5), 7), 8) e 9) possono farsi rappresentare da un loro delegato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-09;493#art-2