Art. 2

In vigore dal 18 giu 1960
Il Comitato nazionale, nominato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, è composto: 1) dal presidente; 2) da tre senatori e tre deputati; 3) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: Affari esteri, Interno, Tesoro, Difesa, Pubblica istruzione, Lavori pubblici, Industria e commercio, Lavoro e previdenza sociale, Turismo e spettacolo; 4) dai sindaci dei comuni di Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Palermo, Firenze, Bari ed Ancona; 5) dal presidente dell'Amministrazione provinciale di Torino; 6) da un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia e da un rappresentante dell'Unione Province d'Italia, designati dai rispettivi presidenti; 7) dal presidente dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano; 8) dai presidenti dell'Associazione dei Comuni decorati di medaglia d'oro, dell'Associazione nazionale veterani e reduci Garibaldini, dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dell'Istituto del Nastro Azzurro; 9) da un presidente di Associazione d'arma, designato, in rappresentanza di tutte le Associazioni d'arma, dal Ministro per la difesa; 10) da quattro esperti prescelti dal presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui ai numeri 4), 5), 7), 8) e 9) possono farsi rappresentare da un loro delegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-09;493#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Composizione del Comitato nazionale per le celebrazioni del primo Centenario dell'Unita' d'Italia e modalita' del suo funzionamento e del controllo, a norma dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1235. — Testo vigente | Portale Normativo