Art. 4
In vigore dal 18 giu 1960
Il Comitato nazionale è convocato dal presidente quando se ne presenta la necessità o ne facciano richiesta, almeno due terzi dei suoi componenti, o la Giunta esecutiva od il Collegio dei revisori dei conti.
Esso è validamente costituito in prima convocazione con la partecipazione di almeno metà dei suoi componenti ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di componenti.
Gli avvisi di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dovranno essere inviati, a cura del presidente, a mezzo di lettera raccomandata almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione e dovranno indicare anche il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione, da tenersi ad almeno ventiquattro ore di distanza.
Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-09;493#art-4