Art. 481

In vigore dal 1 gen 1960
Le lampade di sicurezza devono essere tenute in apposito locale all'esterno (lampisteria), al quale deve essere addetto almeno un operaio appositamente addestrato (lampista). Nel detto locale è vietato introdurre lampade a fiamma libera accese, accendere fuochi e fumare. Appositi avvisi devono essere affissi agli ingressi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-481

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Art. 481 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo