Art. 476

In vigore dal 1 gen 1960
Per le miniere classificate a termini del presente titolo l'ordine di servizio di cui all' deve stabilire gli orari di brillamento delle mine in modo da ridurre al minimo il numero delle persone esposte al rischio di una esplosione di grisù.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-476

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Art. 476 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo