Capo VI
Art. 478
In vigore dal 1 gen 1960
Nelle miniere grisutose o sottoposte a controllo per il grisù oltre le norme di cui al precedente titolo VII, si applicano per la illuminazione le disposizioni del presente capo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-478