Art. 480
In vigore dal 1 gen 1960
Il numero delle lampade di sicurezza disponibili per ogni sotterraneo grisutoso deve superare di almeno il dieci per cento il numero totale degli operai che lavorano giornalmente nei sotterranei.
Quando il lavoro si effettua in tre turni, il computo del numero delle lampade è riferito al numero totale degli operai dei due turni più numerosi.
Le lampade di riserva di cui all' non rientrano nel computo suddetto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-480