Art. 484

In vigore dal 1 gen 1960
Nei locali destinati al riempimento delle lampade, situati a meno di cinquanta metri dal pozzo, la benzina può essere tenuta soltanto in recipienti metallici chiusi. La capacità totale della benzina ivi immagazzinata non deve superare i venti litri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-484

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