Art. 489

In vigore dal 1 gen 1960
È vietato forzare l'apertura o comunque manomettere lampade di sicurezza nei sotterranei. Se una lampada a benzina si deteriora durante il lavoro deve essere subito spenta. Quando una lampada a benzina si spegne deve essere sostituita con altra lampada accesa. La lampada spenta può essere riaccesa solo nei posti sotterranei stabiliti dal direttore, oppure a giorno. In nessun caso le lampade debbono essere abbandonate nei cantieri. Il sorvegliante deve prendere nota di ogni cambio di lampade.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-489

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Art. 489 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo