Art. 485
In vigore dal 1 gen 1960
Gli stracci ed ogni altro materiale occorrente alli pulizia delle lampade devono essere contenuti in recipienti di lamiera chiusi.
Analogamente si provvede per i rifiuti, che devono essere quotidianamente allontanati dai locali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-485