Art. 487

In vigore dal 1 gen 1960
Un capo servizio deve eseguire, per periodi non eccedenti la durata di due mesi, una ispezione alle lampade ed agli impianti della lampisteria e redigerne rapporto scritto. Detti rapporti sono conservati dalla direzione della miniera e, su richiesta, devono essere esibiti ai funzionari del Corpo delle miniere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-487

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Art. 487 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo