Capo VII

Art. 492

In vigore dal 1 gen 1960
Nelle miniere classificate grisutose è vietato impiegare macchine ed apparecchiature elettriche che non siano di tipo speciale di sicurezza contro il grisù e le polveri infiammabili. Le macchine e le apparecchiature da impiegarsi devono essere conformi a tipi riconosciuti idonei.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-492

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Art. 492 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo