Capo VII
Art. 492
In vigore dal 1 gen 1960
Nelle miniere classificate grisutose è vietato impiegare macchine ed apparecchiature elettriche che non siano di tipo speciale di sicurezza contro il grisù e le polveri infiammabili.
Le macchine e le apparecchiature da impiegarsi devono essere conformi a tipi riconosciuti idonei.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-492