Art. 497

In vigore dal 1 gen 1960
Per alimentare gli impianti fissi sono consentiti soltanto cavi armati o aventi protezione meccanica di equivalente efficacia. Per l'alimentazione di apparecchi trasportabili e portatili si devono usare cavi semiflessibili e flessibili con protezione particolarmente efficiente, avuto riguardo alle condizioni di impiego. Il rivestimento esterno dei cavi suddetti deve essere costituito da materiali tali da non propagare incendi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-497

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Art. 497 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo