Art. 496

In vigore dal 1 gen 1960
Gli accumulatori ed i relativi involucri devono essere dei tipo riconosciuto di sicurezza contro il grisù o le polveri infiammabili. I recipienti che contengono le batterie devono essere muniti di chiusure rispondenti al disposto dell'. Il cambio delle batterie deve essere fatto solo nelle vie di entrata d'aria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-496

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Art. 496 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo