Art. 486

In vigore dal 1 gen 1960
Prima della entrata nel sotterraneo, ogni persona addetta ai lavori deve ritirare la lampada dal lampista. Questi deve consegnare la lampada in buono stato di manutenzione e debitamente chiusa. In caso contrario la lampada deve essere rifiatata. Chiunque riceva una lampada è tenuto ad assicurarsi che essa sia completa in tutte le sue parti, in buono stato di funzionamento, e chiusa. L'operaio è tenuto a fare buon uso della lampada ricevuta in consegna, secondo le norme del presente decreto e le istruzioni della direzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-486

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Art. 486 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo