Art. 483
In vigore dal 1 gen 1960
La pulizia ed il riempimento delle lampade a benzina devono essere fatti in locali separati e distinti.
Tutti gli ambienti devono essere costruiti con materiali incombustibili, non comunicare direttamente con altri locali di servizio ed essere dotati di:
a) una conveniente areazione, con aperture permanenti munite di reticelle a maglie strette;
b) impianto di illuminazione di sicurezza contro i vapori e gas infiammabili;
c) pavimento costituito da materiale che non trattenga od assorba la benzina;
d) porte e finestre apribili verso l'esterno;
e) vie di uscita in numero sufficiente per consentire al personale di allontanarsi immediatamente in caso di pericolo;
f) un congruo numero di estintori di adeguata potenzialità, di tipo riconosciuto idoneo.
Quando si tratti di miniere aventi in uso un numero di lampade di sicurezza a fiamma inferiore a cinquanta, non è necessario che i due locali di cui al primo comma del presente articolo siano separati e distinti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-483