Art. 483

In vigore dal 1 gen 1960
La pulizia ed il riempimento delle lampade a benzina devono essere fatti in locali separati e distinti. Tutti gli ambienti devono essere costruiti con materiali incombustibili, non comunicare direttamente con altri locali di servizio ed essere dotati di: a) una conveniente areazione, con aperture permanenti munite di reticelle a maglie strette; b) impianto di illuminazione di sicurezza contro i vapori e gas infiammabili; c) pavimento costituito da materiale che non trattenga od assorba la benzina; d) porte e finestre apribili verso l'esterno; e) vie di uscita in numero sufficiente per consentire al personale di allontanarsi immediatamente in caso di pericolo; f) un congruo numero di estintori di adeguata potenzialità, di tipo riconosciuto idoneo. Quando si tratti di miniere aventi in uso un numero di lampade di sicurezza a fiamma inferiore a cinquanta, non è necessario che i due locali di cui al primo comma del presente articolo siano separati e distinti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-483

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Art. 483 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo