Art. 479

In vigore dal 1 gen 1960
Nelle miniere sottoposte a controllo e classifica per grisù devono essere fornite e adoperate per l'illuminazione individuale lampade di sicurezza elettriche portatili, di tipo riconosciuto idoneo. Le lampade di sicurezza a fiamma, di tipo riconosciuto idoneo, devono essere impiegate soltanto come indicatori di grisù ed essere affidate esclusivamente a personale appositamente addestrato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-479

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