Art. 485

Art. 485

451 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Gli stracci ed ogni altro materiale occorrente alli pulizia delle lampade devono essere contenuti in recipienti di lamiera chiusi. Analogamente si provvede per i rifiuti, che devono essere quotidianamente allontanati dai locali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-485