Art. 473

In vigore dal 1 gen 1960
Prima di procedere al caricamento si deve pulire accuratamente il foro da mina per togliere ogni eventuale residuo di polveri infiammabili. Nelle cariche dei fori da mina è vietato l'innescamento intermedio. L'intasamento deve essere fatto accuratamente, con esclusione di carta o di altre materie o polveri infiammabili. Esso deve avere la lunghezza di almeno 50 cm. In caso di impossibilità, l'intasamento deve estendersi ad almeno la metà della profondità del foro praticato, con un minimo di 20 cm.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-473

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Art. 473 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo