Art. 469

In vigore dal 1 gen 1960
Per l'esecuzione di lavori in gallerie o in cantieri particolarmente soggetti a invasioni di gas tossici o altrimenti nocivi, gli operai devono sempre essere muniti di maschere od altri mezzi di protezione di tipo dichiarato idoneo. Nelle miniere soggette ad emanazioni di gas infiammabili è fatto obbligo ai lavoratori di indossare indumenti che ricoprano almeno il tronco e le gambe.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-469

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Art. 469 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo