Art. 465
In vigore dal 1 gen 1960
Nelle miniere classificate per venute istantanee di grisù o gas tossici o altrimenti nocivi, il ritorno d'aria dai lavori alla via generale di riflusso deve essere il più diretto possibile e l'armamento delle gallerie all'uopo destinate deve essere particolarmente curato.
Quando la coltivazione interessi un fascio di strati, i lavori devono essere condotti in modo da favorire la distensione progressiva dei terreni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-465