Art. 467

In vigore dal 1 gen 1960
I tracciamenti negli strati classificati o sospetti per sviluppi istantanei di gas, devono essere eseguiti esclusivamente a mezzo di volate di scuotimento, a meno che non possa escludersi il pericolo degli sviluppi suddetti in conseguenza dell'impiego di sondaggi di drenaggio del gas, di riconosciuta efficacia per il degasamento del giacimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-467

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Art. 467 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo