Capo V

Art. 470

In vigore dal 1 gen 1960
Nelle miniere grisutose, oltre le norme di cui al precedente titolo VIII sugli esplosivi, si applicano le disposizioni del presente capo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-470

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Art. 470 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo