Art. 461

In vigore dal 1 gen 1960
I cantieri che si dirigono verso vecchi lavori, cavità o zone in corrispondenza dei quali possa temersi un peggioramento nel regime grisutoso o nell'emanazione di gas tossici o altrimenti nocivi, devono essere preceduti da fori esplorativi idi spa di lunghezza appropriata. Deve essere dato avviso immediato al sorvegliante più vicino quando si riscontrino sensibili sviluppi di gas all'orificio di uno dei fori di spia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-461

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Art. 461 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo