Art. 456

In vigore dal 1 gen 1960
Quando si rendono necessari lavori per la rimozione ed il convogliamento di acque solfidriche, adunate nel sotterraneo, essi devono essere condotti con le cautele di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-456

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Art. 456 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo