Art. 458

In vigore dal 1 gen 1960
Nelle miniere grisutose i vuoti a campana in corona e sulle pareti laterali delle gallerie devono essere riempiti o isolati con materiali incombustibili. Quando nelle stesse lavorazioni la coltivazione avvenga per ripiena, quest'ultima deve risultare per quanto possibile serrata contro la corona e, in prossimità delle vie d'aria, deve essere impermeabilizzata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-458

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Art. 458 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo