Art. 454

In vigore dal 1 gen 1960
È vietato sviluppare lavori di preparazione o iniziare coltivazioni in un livello, prima che sia stato realizzato un circuito di ventilazione per lo strato da coltivare. In ogni scomparto o settore della miniera il circuito di ventilazione deve essere realizzato prima di dare inizio alla coltivazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-454

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 454 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo