Art. 452

In vigore dal 1 gen 1960
Nelle miniere, o loro scomparti, classificati per grisù, o gas tossici o altrimenti nocivi, anche a sviluppo istantaneo, i lavori di tracciamento, preparazione e coltivazione devono essere condotti nei modi e con le cautele previste in ordine di servizio del direttore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-452

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Art. 452 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo