Art. 447
In vigore dal 1 gen 1960
In caso di evacuazione dei lavori, gli ingressi dello scomparto e del settore, nei quali sono stati raggiunti o superati i tenori limiti dei gas infiammabili, tossici o altrimenti nocivi, devono essere sbarrati per impedirne l'accesso. Tali sbarramenti non possono essere rimossi, nè il personale essere riammesso al lavoro se non dietro esplicito ordine del direttore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-447