Art. 443

In vigore dal 1 gen 1960
Il lavoratore che riscontri che i tenori limiti di tolleranza del grisù o gas tossici o altrimenti nocivi presenti siano stati superati, deve darne immediato avviso al sorvegliante più vicino, che adotta i primi provvedimenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-443

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Art. 443 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo