Art. 438

In vigore dal 1 gen 1960
I capi squadra ai quali sia stato affidato un indicatore idoneo a lettura diretta devono in particolare modo controllare l'atmosfera del cantiere prima dell'inizia e durante il lavoro, nella ripresa dopo le pause e prima del brillamento delle mine.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-438

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Art. 438 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo