Art. 434

In vigore dal 1 gen 1960
Nei sotterranei grisutosi, i sorveglianti, il personale addetto al servizio della ventilazione o al brillamento delle mine, e le altre persone incaricate di eseguire controlli dell'atmosfera in cantieri dove possono determinarsi accumuli di grisù, devono essere muniti di lampada di sicurezza a benzina o di altro apparecchio indicatore di grisù, a lettura diretta, di tipo riconosciuto idoneo. Nei sotterranei soggetti ad emanazioni di gas tossici o altrimenti nocivi, il personale suddetto deve essere munito di adatti indicatori riconosciuti idonei.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-434

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Art. 434 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo