Art. 435

In vigore dal 1 gen 1960
Nei cantieri in attività, nei quali la direzione dei lavori ha ragione di ritenere che possano determinarsi tenori di grisù e gas tossici o altrimenti nocivi nella misura superiore a quella prevista agli , devono essere messi a disposizione del caposquadra ivi impiegato adatti indicatori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-435

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Art. 435 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo